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* NOTIFICHE IN PROPRIO DELL'AVVOCATO * IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO. * Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, intervenuto volontariamnete in giudizio, con gli Avvocati Gaetano Paolino e Giovanni Zucchi, ha sostenuto il principio, accolto dal CdS, del perfezionamento della notifica, per il notificante, al momento della consegna del plico all’agente postale.
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Data di pubblicazione 03/05/2010
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Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso effettuata in proprio dall’avvocato, in base all’art. 3 L. n. 53/1994 – Principio del perfezionamento della notifica, per il notificante, al momento della consegna del plico all’agente postale – Applicabilità.

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Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 13 aprile 2010, n. 2055 – Pres. Barbagallo, Est. De Michele - Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. (Avv. De Luca) c/ Comune di Gattico (Avv. Crosetti) e con l’intervento ad adiuvandum dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (Avv.ti Paolino e Zucchi), di Roma (Avv.ti Di Raimondo e Morrone), di Napoli (Avv. Sartorio), di Reggio Emilia (Avv. Turco) e di Rossano Calabro (Avv. Morrone).

Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso effettuata in proprio dall’avvocato, in base all’art. 3 L. n. 53/1994 – Principio del perfezionamento della notifica, per il notificante, al momento della consegna del plico all’agente postale – Applicabilità.



Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato ha preso decisamente posizione in ordine alla importante questione dell’applicabilità anche alle notifiche effettuate direttamente dagli avvocati, ex art. 3 della legge n. 53/1994, del principio secondo cui la notifica, per il notificante, si perfeziona al momento della consegna all’agente postale del plico contenente l’atto giudiziario.
La vicenda.
Il T.A.R. per il Piemonte, con la sentenza n. 1018/2009, nel pronunciarsi sul ricorso della Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., teso ad ottenere l’annul-lamento del provvedimento con cui il Comune di Gattico aveva interdetto l’installazione di un impianto di telefonia mobile, l’aveva dichiarato irricevibile (sollevando d’ufficio la relativa eccezione), in ragione della tardività della notifica, che, essendo stata effettuata in proprio dall’avvocato, in base all’art 3 della legge n. 53/1994, doveva ritenersi perfezionata per il notificante, non già al momento della consegna del plico all’ufficio postale di spedizione, bensì al momento della materiale ricezione dello stesso da parte del Comune intimato.
A sostegno di tale decisione si richiamava una certa giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.; Sez. II, 25.9.2002, n. 13992), secondo cui la notifica di un atto processuale effettuata dall’avvocato in proprio, in base alla legge n. 53/1994, si perfeziona, anche per il notificante, “in forza del rinvio operato dall’art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale”, nonché si argomentava che vi sarebbe “ diversità del ruolo e della funzione dell’Ufficiale Giudiziario rispetto all’avvocato”, poichè “solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo, in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002 e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate dall’avvocato ex art. 3 l. n. 53/1994 il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante”.
La sentenza veniva, quindi, appellata dalla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e nel giudizio intervenivano ad adiuvandum alcuni Consigli dell’Ordine degli avvocati, rivestendo la concreta questione una rilevante importanza per l’intera categoria rappresentata.
Sia l’appellante, sia gli interventori adducevano che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, anche la notifica effettuata direttamente dall’avvocato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 53/1994, deve necessariamente perfezionarsi, per il notificante, al momento di consegna del plico al-l’agente postale, essendo questo un principio di ordine generale, da applicarsi per qualsiasi tipo di notifica, per come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002.
La sentenza del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna, ha accolto l’appello relativamente alla questione preliminare della tempestività della notifica (salvo rerespingere nel merito il ricorso di primo grado), statuendo che, anche per le notifiche effettuate in proprio dall’avvocato, il momento perfezionativo, per il notificante, deve farsi coincidere con la consegna del plico all’ufficio postale.
In punto di motivazione, è stata dapprima richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, che aveva ritenuto indispensabile far coincidere, per il notificante, il perfezionamento della notifica con il momento di consegna del plico all’agente postale, atteso che, in caso contrario, sarebbe risultato palesemente irragionevole, nonché lesivo del diritto di difesa, che un effetto di decadenza potesse derivare dall’esito intempestivo di un’attività sottratta, dopo la fase di impulso, ai poteri del notificante e demandata ad altri soggetti.
È stato poi rilevato che detta sentenza della Corte Costituzionale era una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo ed, in quanto tale, era idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in materia di notifiche, al fine di poter addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia.
E’stato, infine, evidenziato che i criteri enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di notifiche devono ritenersi applicabili anche alle notifiche effettuate direttamente dagli avvocati, atteso il rinvio recettizio, da ritenersi di natura dinamica, contenuto nell’art. 3, comma 3, della legge n. 53/1994, relativamente agli artt. 4 e segg. della legge n. 890/1982, per come da ultimo intesi.
Gli effetti della sentenza.
La sentenza in commento riveste grande importanza per la categoria degli avvocati.
Infatti, qualora il Consiglio di Stato si fosse pronunciato in senso opposto, confermando la decisione di primo grado, l’utilizzo della notifica in proprio, da parte degli avvocati, che tante facilitazioni comporta, in termini sia di celerità, sia di snellimento della procedura, sarebbe risultato drasticamente ridimensionato.
A ciò sarebbe inevitabilmente conseguito un ritorno al sistema della notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario, con tutte le difficoltà che tale sistema implica. Basti pensare che, il più delle volte, gli uffici di notificazione sono intasatissimi, costringendo gli avvocati a file interminabili, laddove magari hanno udienze o adempimenti concomitanti; ovvero che la restituzione degli originali degli atti avviene in tempi lunghissimi, laddove, invece, vi sono tempi ristretti per l’iscrizione delle cause a ruolo; o ancora che gli uffici di notificazione sono aperti solo di mattina e solo per poche ore.
Va, inoltre, considerato che, confidando sul perfezionamento della notifica nel momento della consegna all’ufficio postale del plico contenente l’atto giudiziario, gli avvocati che notificano in proprio, per il passato, hanno, in molti casi, effettuato detta consegna solo alcuni giorni prima della scadenza del relativo termine, o, addirittura, l’ultimo giorno utile, per cui il recapito del plico è concretamente avvenuto oltre il termine anzidetto.
Pertanto, se il Consiglio di Stato si fosse pronunciato in senso opposto, i predetti ricorsi sarebbero stati suscettibili di essere dichiarati tardivi, o, quanto meno, gli avvocati sarebbe stati costretti a chiedere la concessione dell’errore scusabile, sempre difficile da ottenere, e che, comunque, ove, concesso, avrebbe appesantito il processo, allungandone la durata.
Un effetto deteriore ci sarebbe stato, infine, anche per il funzionamento degli uffici di notificazione, che, allo stato attuale, sono già oberati di lavoro e che avrebbero finito per esserlo ancora di più, qualora un gran numero di avvocati fosse stato costretto a rinunciare ad avvalersi della notifica in proprio, stanti le sopravvenute difficoltà della sua effettuazione.

Avv. Giovanni Zucchi
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