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08.10.2009 * NOTIFICAZIONI IN PROPRIO. L'AVVOCATO PARIFICATO ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO. LA CONSEGNA ALL'UFFICIO POSTALE PERFEZIONA LA NOTIFICAZIONE. Tar Veneto, sentenza n. 2393 depositata in data 11 settembre 2009.
La notificazione effettuata dall'avvocato tramite il servizio postale si perfeziona in modo analogo a quanto avviene nel caso di notificazione dell'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale. Lo afferma il Tar Veneto con la sentenza n. 2393 depositata in data 11 settembre 2009. Il Collegio esordisce affermando che l'art. 3, comma 3, della legge n. 53/1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all'art. 4 della legge, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta n. 890/1982; ne consegue che la notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene nella notifica a mezzo servizio postale da parte dell'ufficiale giudiziario. Difatti, in virtù del menzionato rinvio, si legge nella sentenza, è da ritenere che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'ufficiale postale, come vale per l'ufficiale giudiziario, valga anche per l'avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53/1994. A tal proposito, prosegue il Collegio, occorre tener presente che la Corte costituzionale, con decisione n. 477 del 20/11/2002, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 890/1982. In seguito a tale pronuncia, l'orientamento della Corte di cassazione è nel senso che, in caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, la stessa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste (Cass., sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081). «Di conseguenza», conclude la sentenza, «il Collegio è dell'avviso che nel caso di specie la notificazione del ricorso possa ritenersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'avvocato nel 60° giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato e pertanto il ricorso in epigrafe non è tardivo e la relativa eccezione deve essere respinta (così Tar Lazio III-ter n. 7006 del 2009)». Giambattista Rizza |