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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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03.07.2008 * Il C.N.F ACCOGLIE PARZIALMENTE LE OSSERVAZIONI DELL'ANTITRUST ED INTRODUCE MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO. IL TESTO DELLA CIRCOLARE.
Sezioni: PRIMA FILA
Sezioni: CODICE DEONTOLOGICO
Autore Enrico Tortolani
Data di pubblicazione 04/07/2008


Il presidente Guido Alpa ha inviato il 23 giugno scorso al presidente dell'Autorità, Anonio Catricalà, una lettera di risposta ai rilievi formulati sulla disciplina deontologica.


Il Cnf apre all’Antitrust su alcune modiche al codice deontologico mantenendo fermi i principi fondanti della professione. Dunque, sì al richiamo al principio della libera determinazione del compenso dell’avvocato, stabilito dal codice civile, nella norma deontologica sugli accordi sulla definizione del compenso tra avvocato e assistito; sì alla sostituzione dell’obbligo di richiedere il parere preventivo all’ordine per tenere rubriche su organi di stampa con una semplice previa comunicazione e sì alla precisazione che la comunicazione all’ordine circa l’utilizzo di un sito web debba essere tempestiva; sì ancora all’inserimento di una finalità precisa, quella della tenuta degli albi, nella norma che prevede il dovere dell’avvocato di comunicare al consiglio dell’ordine la costituzione di associazioni o società professionali. Impegno inoltre a valutare, nella commissione per la revisione del codice deontologico, l’opportunità di una semplificazione dell’articolo del codice che disciplina le modalità di informazione sull’attività professionale.
Il CNF ha confermato invece, nonostante le richieste di abrogazione e/o di modifica avanzate dall’Autorità, le norme del codice che sono fondamentali per la deontologia forense, peraltro affermando il proprio potere legislativo confermato dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 26810 del 2007. Rimangono così invariati: 1) il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa; 2) il riferimento ai limiti della dignità e del decoro della professione nell’attività di informazione al pubblico; 3) alcuni divieti contenuti nell’articolo 19 del codice come quello di accaparramento di clientela o il divieto di offerta di prestazioni al domicilio o in luoghi aperti al pubblico. E’ articolata la risposta che il Consiglio nazionale forense ha deliberato di dare all’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle osservazioni formulate sul codice deontologico forense in occasione dell’audizione che si è tenuta lo scorso 18 aprile. Nel documento fatto pervenire all’Autorità lunedì 23 giugno, accompagnato da una lettera a firma del presidente Guido Alpa, il Cnf ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni, obiettive e non certo corporative, della difesa di alcuni principi ritenuti irrinunciabili per il corretto svolgimento della professione a difesa dei cittadini.
Quanto al divieto di pubblicità comparativa e elogiativa, il Cnf ha spiegato che essi sono “funzionali all’interesse generale che l’ informazione data dall’avvocato risponda a criteri di correttezza e verità”, senza tenere conto che analoghi canoni sono contenuti in codici deontologici di altri paesi europei, come Francia e Spagna. “Questa limitazione”, spiega il Cnf, “è volta a evitare che gli iscritti all’albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione”. Le stesse ragioni militano per la conservazione del disposto dell’articolo 19 del codice di deontologia forense, e dunque anche dei divieti di accaparramento della clientela etc, “con l’ulteriore precisazione che le norme ivi indicate hanno come obiettivo la tutela della professione dall’esercizio di forme di acquisizione della clientela illegittime e comunque scorrette”. Quanto, infine, al necessario richiamo ai principi di dignità e decoro della professione come limite generale all’attività di informazione al pubblico, il Cnf fa presente che esso è contenuto nella legge professionale e costituisce “il parametro normativo generale alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense”. E la natura normativa del codice deontologico, riconosciuta dalla Corte di cassazione, comporta la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima.Il Consiglio nazionale forense ha anche inviato all’Autorità gli articoli del codice deontologico così come modificati a seguito del confronto.
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