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* STOP ALL'AVVOCATO TELEMATICO: IL CODICE DEONTOLOGICO INGABBIA LE ATTIVITA' NELLA RETE. Niente Facebook per i professionisti.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore A cura dell'avv. Enrico Tortolani
Data di pubblicazione 07/06/2015

Il nuovo Codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014 regolamenta le attività dell'avvocato in internet. Lo scopo della normativa è la tutela dell'affidamento della collettività in relazione alle informazioni che gli avvocati possono mettere in rete. Attenzione dunque a pubblicità sulla propria attività, sull'organizzazione e struttura dello Studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Ma anche regole tecniche che rischiano di vanificare la modernizzazione telematica della professione.
Il vero nodo non pare essere quello delle modalità di pubblicizzazione dell'attività di avvocato.
Tutti concordano sul precetto relativo all'obbligo che impone trasparenza, verità, correttezza, chiarezza per ogni comunicazione, anche per via telematica, che dovrà non equivoca, non ingannevole, non denigratoria o suggestiva e non comparativa.
L'art. 35 del Codice deontologico prevede che l'avvocato, nel dare informazioni sulla propria attività professionale, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale e indicando il titolo professionale, la denominazione dello Studio e l'Ordine di appartenenza. Il titolo accademico di professore andrà utilizzato solo se docente di materie giuridiche (specificando qualifica e materia di insegnamento). Al tempo stesso non possono essere inserite informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
L'avvocato non potrà utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello Studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non dovrà indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
I problemi, interpretativi ed applicatici, nascono invece dalla lettura del comma 9 dello stesso art. 35: " l'avvocato potrà utilizzare, a fini informativi, - recita testualmente la norma - esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo Studio Legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso".
Ecco, dunque, da dove nascono i limiti all' Avvocato 2.0: dall'entrata in vigore del nuovo codice deontologico, gli avvocati possono rappresentare la propria attività solo ed esclusivamente attraverso il proprio sito internet, senza utilizzare i più comuni strumenti informativi come i banner commerciali né tantomeno dei social network, professionali come Linkedin, oppure il popolarissimo Facebook.
In questi primi mesi di applicazione della nuova normativa, il dibattito è rimasto un po' sottotraccia. Da una parte i neonati Consigli Distrettuali di Disciplina, che hanno ereditato il settore disciplinare, ancora non sono divenuti pienamente operativi e quindi ancora non si hanno indirizzi interpretativi ed ancor meno "giurisprudenza".
Dall'altro, il sistema sanzionatorio amministrativo ordinario, che fa capo all'Autorità del Garante Privacy, è andato a pieno regime dal 3 giugno ( data limite di adeguamento ad una famosa direttiva del 2014 - art. 4.1. Provv. Generale n. 229 dell'8.05.2014 Garante Privacy) , costringendo tutti ad un maggiore sforzo organizzativo per evitare le spiacevoli conseguenze derivanti da infrazioni a norme e regolamenti.
La verità è che le novità normative sono entrate "a gamba tesa" in un settore ove gli utenti ( avvocati) fanno ormai largamente uso di pubblicità on line, dei social network, di siti con banner pubblicitari, e cercano nuove forme di accreditamento delle proprie competenze, per superare i limiti di accesso al mercato imposti da una professione "vecchia", ingessata, ancora legata ad ambiti troppo circoscritti, e spesso anche esclusivi, chiusi alla penetrazione. Qualcuno li descrive come "orticelli".
D'altronde queste nuove possibilità spesso sono a costo zero, o comunque accessibili con minime spese, e se subordinate a stile e professionalità, sono una straordinaria opportunità per farsi conoscere ed apprezzare per le proprie competenze e qualità personali. Per i potenziali clienti, i curricula e le altre notizie sulla vita professionale, sono utili strumenti per valutare e sciegliere un professionista .
E così per l'Avvocato 2.0 si aprono i confini: dalla città, al tribunale di residenza, verso tutta l'Italia, l'Europa, il Mondo.
In questo processo però il Codice Deontologico impone uno STOP. L'Avvocato Telematico non può sviluppare appieno tutte le potenzialità dei nuovi sistemi. Almeno fino a quando non si avranno più approfonditi pareri ed indirizzi dagli organismi istituzionali.
In nessun caso, comunque, il progresso potrà essere fermato

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Ecco un breve vademecum:

Art. 35 co. 9. "L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi."
In base all'art. 35 "Dovere di corretta informazione" secondo ilcomma 9, il dominio deve essere di proprietà dell'avvocato. Sono vietati i profili sui social network (es. Facebook ,Linkedin o Twitter) .
CONSENTITO:
" sito web con dominio proprio del legale es. http://www.avvocatotiziocaio.it
" sito web es. http://www.fondiediritto.com con dominio di proprietà dell'Avv. sempromio
NON CONSENTITO
" Pagina Facebook/Twitter/Linkedin "studio legale TizioCaio / Consulente Avv.TizioCaio / avv.tiziocaio "
" Gruppo Facebook/Twitter/Linkedin "TizioCaio" che reindirizza all'Avv. Tizio Caio

Art. 35 co. 10
"L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito. "
Art. 35 co. 6
"Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato."
Art. 35 co. 8.
"Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano."
Vietato all'Avvocato sul proprio sito web di indicare i suoi clienti, anche col preventivo loro consenso.
Tale divieto non è previsto in ordinamenti stranieri,

Art. 35 co. 2
"L'avvocato non può dare informazioni che fanno riferimento a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale"
Vietati dunque riferimenti ad incarichi societari, in associazioni, o politici.

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Il Codice deontologico degli avvocati europei si limita a prevedere con l'art. 2.6.1 che gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale e gli altri principi fondamentali della professione, aggiungendo poi, con l'art. 2.6.2 che la pubblicità personale degli avvocati mediante mezzi di comunicazione di massa quali stampa, radio, televisione, comunicazioni commerciali elettroniche o con altre modalità, è consentita nella misura in cui avvenga in conformità al disposto dell'articolo 2.6.1.

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