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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* P.C.T. POTERI DI AUTENTICA DEL DIFENSORE
Sezioni: EVENTI E VARIE
Sezioni: PROCESSO TELEMATICO
Autore Post Enrico Tortolani
Data di pubblicazione 21/02/2015
I poteri di autentica dei difensori (art. 52 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114 - DPCM 13.11.14 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015).

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90

Art. 52
Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente;
" 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.";

[omissis]

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.";

[omissis]

Dalla trascritta norma si evince che, dal 25 giugno 2014, ai soggetti indicati e, tra questi, gli avvocati, viene attribuito il potere di autentica per gli atti e i provvedimenti esistenti nel fascicolo informatico di un determinato procedimento; il Collega quindi, visionando il fascicolo informatico attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o tramite il servizio POLISWEB, potrà "salvare" (download) sul proprio computer l'atto o il provvedimento da utilizzare, ad. es., per una notifica, potendo egli stesso attestarne la conformità ai sensi della norma citata con l'ulteriore vantaggio di non dover pagare i diritti.
La disposizione sopra trascritta non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Art. 6 DPCM 13.11.2014
Copie e estratti informatici di documenti informatici
1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.
2. La copia o l'estratto di uno o piu' documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformita' allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, puo' essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto informatico di uno o piu' documenti informatici puo' essere altresi' prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.


L'attestazione di conformità potrebbe essere la seguente:


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI
TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

Il sottoscritto Avv. ___________________, con studio in ___________________, alla Via __________________________, C.F. _________________________, quale difensore di __________________________ cod.fisc./P.IVA: ______________________________, in forza di procura alle liti in data ______________, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,
attesta
che la copia (cartacea/informatica) dell'atto/provvedimento ________________________ in data __________, qui allegata è conforme alla copia informatica dello stesso presente nel fascicolo informatico rubricato al n. ________ R.G. del Tribunale di __________________.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 n. 3 del DPCM 13.11.2014 attesto e dichiaro che il file allegato "INDICARE IL NOME DEL FILE" ha il seguente riferimento temporale "INSERIRE IL RIFERIMENTO TEMPORALE" e la seguente impronta "INSERIRE IMPRONTA" calcolata tramite algoritmo sha-256.
(Luogo, data)
(firma, eventualmente digitale)

IL MODELLO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' SOPRA TRASCRITTO E' AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM 13 NOVEMBRE 2014 ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2015.
PER CALCOLARE FACILMENTE IL RIFERIMENTO TEMPORALE E L'IMPRONTA DEL/DEI FILE ALLEGATI CLICCARE QUI.


I suggerimenti ivi contenuti ed in particolare l'utilizzo del modello di attestazione di conformità predisposto non potranno generare responsabilità alcuna nei confronti dell'autore.

Maggiori informazioni http://ilprocessotelematico.webnode.it/i-poteri-di-autentica-dei-difensori/

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